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Statuto
Familia Italiana en Menorca | Centro cultural y social de la comunidad italiana
CAPITOLO 1º . DENOMINAZIONE, FINALITÀ E DOMICILIO
Articolo 1
Con la denominazione: “FAMIGLIA ITALIANA en MENORCA”, si costituisce in Mahon, una associazione, che in ottemperanza all’articolo 22 della costituzione Spagnola, regolerà le sue attività in accordo con la Legge 1/2002, del 22 marzo, e il seguente statuto. L’associazione avrà una durata indefinita.
Articolo 2
Le finalità dell’associazione sono:
Articolo 3
Il domicilio di rappresentanza ufficiale dell’associazione si stabilisce in Avd. Port Addaia
302 Urb. Port D’Addaia. Es Mercadal. Menorca e agli effetti di notificazione e corrispondenza, all’Apartado de Correos 787 di Mahón. L’ambito di attività principale dell’istituzione è: le Isole Baleari.
CAPITOLO 2º. I MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE, LORO DIRITTI E LORO DOVERI.
Articolo 4
I membri dell’associazione si dividono in: Soci fondatori, Soci onorari, Soci benemeriti, Soci ordinari, Soci familiari o discendenti, Soci ospiti.
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione tutti i connazionali che risiedono o abbiano proprietà o interessi in Menorca. I nuovi soci dovranno essere introdotti da almeno due soci effettivi e dovranno presentare una richiesta scritta, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, che la esaminerà nella prima riunione convocata dopo l’arrivo della richiesta e se sarà ritenuta idonea, la comunicherà per l’approvazione definitiva nell’assemblea generale ordinaria
successiva.
Articolo 6
La giunta direttiva riunita in sessione ordinaria, potrà proporre l’ingresso nell’associazione di soci anche di nazionalità non italiana, che abbiano particolari benemerenze nei riguardi dell’associazione, comunicandolo, per l’approvazione, all’assemblea ordinaria successiva.
Articolo 7
È diritto di tutti i membri dell’associazione in regola con gli obblighi statutari:
Articolo 8
Fa parte dei doveri di tutti i membri dell’associazione:
Articolo 9
Sono cause di allontanamento dall’associazione:
CAPITOLO 3º. L’ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 10
Articolo 11
L’Assemblea Generale ha le seguenti facoltà:
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
L’Assemblea, sarà validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di un minimo della metà più uno dei soci presenti o rappresentati con delega scritta. Sarà, validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di un minimo del 20% dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione si dovrà fare mezz’ora dopo la prima e nello stesso luogo, e dovrà essere annunciata nel corso della prima.
Articolo 15
CAPITOLO 4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti facoltà:
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Gli accordi del Consiglio Direttivo dovranno risultare scritti nel libro degli atti ufficiali. All’inizio di ogni sessione del consiglio direttivo, si leggerà l’atto della sessione anteriore per essere approvato o corretto, se è il caso.
CAPITOLO 5. IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 23
CAPITOLO 6. IL TESORIERE E IL SEGRETARIO
Articolo 24
Il tesoriere avrà la funzione di tenere la custodia e il controllo del capitale dell’Associazione. Elaborerà: il bilancio, la liquidazione di conti e il preventivo di spesa per l’anno successivo. Firmerà le ricevute di quote associative e altri documenti di tesoreria. Pagherà le fatture approvate dal Consiglio Direttivo, le quali dovranno essere vistate
preventivamente dal presidente. Verserà il contante non immediatamente necessario in depositi aperti presso istituti di credito o di risparmio.
Articolo 25
Il segretario custodisce la documentazione dell’Associazione, annota, redige e firma gli atti dell’Assemblea Generale e delle riunioni del Consiglio Direttivo, autorizza, redige e firma le certificazioni autorizzate in uscita, tiene aggiornato il libro dei soci.
CAPITOLO 7. LE COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO
Articolo 26
La costituzione di qualunque commissione o gruppo di lavoro, potrà essere proposta, dai membri dell’associazione che desiderino formarlo, al Consiglio Direttivo spiegando le attività che si sono prefissati di mettere in atto. Il Consiglio Direttivo approverà la costituzione salvo che siano contrari i voti di 4/5 dei membri del Consiglio Direttivo, il quale potrà costituire direttamente commissioni o gruppi di lavoro sempre che sia supportato da un gruppo minimo di due soci. Sarà cura del Consiglio Direttivo ispezionare le differenti commissioni o gruppi di lavoro; almeno una volta ogni trimestre il titolare dell’incarico presenterà al Consiglio Direttivo una informazione dettagliata del lavoro svolto.
CAPITOLO 8. LA GESTIONE ECONOMICA
Articolo 27
Questa associazione non possiede patrimonio di fondazione. Le risorse economiche dell’Associazione attingono da:
Articolo28
Tutti i membri dell’Associazione sono obbligati a sostenerla economicamente, mediante quote, nel modo e nella proporzione che determina l’ Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. L’Assemblea Generale potrà stabilire quote d’ingresso, quote periodiche che si verseranno semestralmente o annualmente, quote straordinarie secondo come sia disposto dal Consiglio Direttivo.
Articolo 29
L’esercizio economico coinciderà con l’inizio dell’anno solare e sarà chiuso il 31 dicembre.
Articolo 30
Nel conto corrente o libretto di risparmio aperto presso istituti di credito o di risparmio, saranno valide le firme del presidente, il tesoriere, il segretario e un consigliere. Per poter disporre dei fondi saranno sufficienti due firme delle quali una sarà quella del tesoriere o del presidente.
CAPITOLO 9. LO SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DI ATTIVITÀ
Articolo 31
L’Associazione potrà essere sciolta se lo richiede l’Assemblea Generale, convocata con carattere straordinario espressamente a tal fine.
Articolo 32
Mahon, 16 – 11 – 2006