Statuto

Familia Italiana en Menorca | Centro cultural y social de la comunidad italiana

CAPITOLO 1º . DENOMINAZIONE, FINALITÀ E DOMICILIO

Articolo 1

Con la denominazione: “FAMIGLIA ITALIANA en MENORCA”, si costituisce in Mahon, una associazione, che in ottemperanza all’articolo 22 della costituzione Spagnola, regolerà le sue attività in accordo con la Legge 1/2002, del 22 marzo, e il seguente statuto. L’associazione avrà una durata indefinita.

Articolo 2

Le finalità dell’associazione sono:

  1. La creazione di un punto di riferimento, di solidarietà e di collegamento per tutti i connazionali presenti a Menorca, anche per periodi limitati di tempo. ( aprendo un punto di collegamento con le autorità consolari e nazionali Italiane e Spagnole).
  2. Incoraggiare e favorire lo spirito di solidarietà e di amicizia della comunità nazionale all’estero. ( aiutando, nei limiti del possibile, quei connazionali che ne avessero bisogno).
  3. La divulgazione della nostra cultura e dei nostri valori umani. (promuovendo iniziative, come la istituzione di una biblioteca sociale, cicli di conferenze, proiezioni di audiovisivi, cinema in lingua italiana, incontri con personalità, ecc. aperte a tutti.)
  4. La conservazione della memoria dei Caduti della seconda guerra mondiale, che a Mahón riposano in un Mausoleo al Cimitero Generale, e in particolare delle vicende della Corazzata Roma, e le torpediniere Impetuoso e Pegaso che proprio alle Baleari ebbero diversi e tragici epiloghi. (Promozione di studi e ricerche connesse alle vicende degli uomini di quelle e di altre unità).
  5. Istituire un notiziario periodico destinato agli italiani. Redigere pubblicazioni di guide turistiche, archeologiche, di imprese italiane nell’isola, destinate ai turisti italiani.
  6. Favorire la promozione di gemellaggi tra località dell’isola e italiane. Ricercare tra la popolazione locale, i discendenti degli italiani ora integrati nella popolazione menorchina e che potranno far parte a pieno titolo dell’associazione. Resta espressamente specificato che l’associazione è indipendente da qualsiasi influenza politica e agisce senza fini di lucro.

Articolo 3

Il domicilio di rappresentanza ufficiale dell’associazione si stabilisce in Avd. Port Addaia
302 Urb. Port D’Addaia. Es Mercadal. Menorca e agli effetti di notificazione e corrispondenza, all’Apartado de Correos 787 di Mahón. L’ambito di attività principale dell’istituzione è: le Isole Baleari.

CAPITOLO 2º. I MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE, LORO DIRITTI E LORO DOVERI.

Articolo 4

I membri dell’associazione si dividono in: Soci fondatori, Soci onorari, Soci benemeriti, Soci ordinari, Soci familiari o discendenti, Soci ospiti.

Articolo 5

Possono far parte dell’associazione tutti i connazionali che risiedono o abbiano proprietà o interessi in Menorca. I nuovi soci dovranno essere introdotti da almeno due soci effettivi e dovranno presentare una richiesta scritta, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, che la esaminerà nella prima riunione convocata dopo l’arrivo della richiesta e se sarà ritenuta idonea, la comunicherà per l’approvazione definitiva nell’assemblea generale ordinaria
successiva.

Articolo 6

La giunta direttiva riunita in sessione ordinaria, potrà proporre l’ingresso nell’associazione di soci anche di nazionalità non italiana, che abbiano particolari benemerenze nei riguardi dell’associazione, comunicandolo, per l’approvazione, all’assemblea ordinaria successiva.

Articolo 7

È diritto di tutti i membri dell’associazione in regola con gli obblighi statutari:

  1. Assistere con voce e voto alle riunioni dell’assemblea generale.
  2. Eleggere le cariche di rappresentanza o essere eletti per esercitare incarichi direttivi.
  3. Esercitare la rappresentanza che gli venga conferita in ogni caso (procura).
  4. Intervenire nel governo, nella gestione, nei servizi e le attività dell’associazione, in accordo con le norme legali e statutarie.
  5. Esporre nell’assemblea o alla giunta direttiva, tutto quello che ritenga possa contribuire a rendere più piena la vita dell’associazione e più efficace la realizzazione degli obiettivi sociali.
  6. Domandare ed ottenere spiegazioni sull’amministrazione e la gestione del Consiglio Direttivo o degli incaricati dell’associazione.
  7. Ricevere informazioni sulle attività dell’associazione.
  8. Fare uso de servizi comuni che l’associazione stabilisca o tenga a sua disposizione.
  9. Far parte dei gruppi di lavoro.
  10. Possedere un esemplare dello statuto.

Articolo 8

Fa parte dei doveri di tutti i membri dell’associazione:

  1. Adeguare la propria condotta alle norme statutarie.
  2. Ottemperare agli accordi dell’assemblea generale e alle norme dettate dal Consiglio Direttivo per la loro attuazione.
  3. Soddisfare puntualmente la quota sociale che si stabilisce.
  4. Mantenere la collaborazione necessaria per assicurare il buon funzionamento della associazione.

Articolo 9

Sono cause di allontanamento dall’associazione:

  1. Per decisione dell’interessato, che lo deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo
  2. Non soddisfare il pagamento delle quote fissate, oltre il secondo anno consecutivo.
  3. Non osservare gli obblighi statutari.

CAPITOLO 3º. L’ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10

  1. L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione; tutti i membri fanno parte per diritto irrinunciabile.
  2. I membri dell’Associazione, riuniti in Assemblea Generale legalmente costituita e convocata con almeno quindici giorni di anticipo, decideranno con voto di maggioranza sui temi che sono competenza dell’Assemblea.
  3. Tutti i membri sono soggetti agli accordi dell’Assemblea Generale, inclusi gli assenti, quelli in disaccordo e i presenti che si astengono di votare.

Articolo 11

L’Assemblea Generale ha le seguenti facoltà:

  1. Modificare lo Statuto dell’associazione.
  2. Adottare accordi relativi alla rappresentanza legale, gestione e difesa dei suoi membri.
  3. Controllare l’attività e la gestione del Consiglio Direttivo.
  4. Approvare i preventivi annuali di spese e entrate, e la memoria annuale di attività.
  5. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, destituirli o sostituirli.
  6. Stabilire le linee generali di condotta per agire secondo i fini dell’associazione.
  7. Fissare la quota che dovranno pagare annualmente gli associati.
  8. Sciogliere e liquidare l’associazione.

Articolo 12

  1. L’Assemblea Generale si riunirà in sessione ordinaria come minimo una volta all’anno, durante il mese di agosto.
  2. L’Assemblea Generale si riunirà con carattere straordinario, sempre che sia necessario, a richiesta del Consiglio Direttivo, o quando la richiedano un numero di membri dell’associazione non inferiore a un dieci per cento della totalità dei membri regolari; in quest’ultimo caso si celebrerà in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

Articolo 13

  1. La convocazione dell’Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta per iscritto. Gli annunci della convocazione saranno esposti nei luoghi che si decideranno, con un anticipo minimo di 15 giorni. La convocazione si invierà anche per posta individualmente a tutti i membri e specificherà il giorno, il luogo di riunione, l’ordine del giorno. Saranno incluse nell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale, anche le questioni suscitate da ciascun gruppo di lavoro, sempre che siano state comunicate precedentemente al Consiglio Direttivo.
  2. Le riunioni dell’Assemblea Generale, saranno presiedute dal presidente dell’associazione. Se non è presente, sarà sostituito dal vice o altro membro di maggiore età del Consiglio Direttivo. Agirà da segretario dell’assemblea colui che occupa lo stesso incarico nel Consiglio Direttivo.
  3. Il segretario compilerà i verbali di ogni riunione dell’Assemblea Generale e leggerà quelli della sessione anteriore al fine di approvare o respingere. Cinque giorni prima della riunione, in ogni caso i verbali e ogni altra documentazione deve essere a disposizione dei soci nei locali sociali.

Articolo 14

L’Assemblea, sarà validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di un minimo della metà più uno dei soci presenti o rappresentati con delega scritta. Sarà, validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di un minimo del 20% dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione si dovrà fare mezz’ora dopo la prima e nello stesso luogo, e dovrà essere annunciata nel corso della prima.

Articolo 15

  1. Nelle votazioni dell’Assemblea Generale, ogni membro regolare ha diritto a un solo voto.
  2. Gli accordi sono adottati per maggioranza semplice di voti dei presenti aventi diritto.
  3. Per adottare accordi concernenti l’allontanamento di membri del Consiglio Direttivo o l’espulsione di soci o la modifica dello Statuto, sarà necessaria la maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.
  4. Per il definitivo scioglimento dell’associazione, la confederazione con associazioni simili o l’integrazione con un’altra già esistente, è necessario un numero di voti equivalente a due terzi dei presenti, tanto nella prima convocazione come nella seconda.

CAPITOLO 4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

  1. Dirigerà, amministrerà, rappresenterà l’associazione, il Consiglio Direttivo, che è formato da:
    1. Il presidente.
    2. Il segretario.
    3. Il tesoriere.
    4. I consiglieri. Minimo due e massimo sei.
  2. L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo si farà per votazione all’Assemblea Generale.
  3. L’esercizio delle mansioni direttive non sarà retribuito, saranno corrisposti rimborsi spese giustificati (telefono, benzina, viaggi, ecc.) nella forma prevista nei preventivi di spesa di ogni esercizio.

Articolo 17

  1. La durata del mandato per i membri del Consiglio Direttivo sarà di anni due, e potranno essere rieletti.
  2. Le dimissioni dall’incarico prima del termine previsto potranno essere accettate per:
    1. Dimissioni volontarie presentate per iscritto nel quale si espongono i motivi.
    2. Malattia che comporti l’incapacità di svolgere l’incarico.
    3. Dimissioni come membro dell’associazione.
    4. Sanzioni per una mancanza commessa nell’esercizio delle funzioni, imposta in accordo con ciò che è stabilito nell’articolo 15 dello Statuto.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti facoltà:

  1. Rappresentare, dirigere e amministrare l’associazione nella maniera più amplia che riconosca la legge; contemporaneamente, compiere le decisioni prese nell’assemblea generale, in accordo con le norme, istruzioni e direttive che detta assemblea stabilisca.
  2. Adottare gli accordi necessari, in relazione ai rapporti con gli organismi pubblici, per espletare ogni tipo di azione legale e interporre i ricorsi pertinenti.
  3. Proporre all’Assemblea Generale la difesa degli interessi dell’Associazione.
  4. Proporre all’Assemblea Generale l’approvazione delle quote sociali che i soci dovranno versare annualmente.
  5. Convocare l’Assemblea Generale e controllare che si compiano gli accordi che vengono adottati.
  6. Presentare il bilancio e lo stato dei conti di ogni esercizio all’Assemblea Generale per l’approvazione e elaborare il preventivo per l’esercizio seguente.
  7. Elaborare la memoria annuale delle attività e sottoporla all’approvazione dell’Assemblea Generale.
  8. Sottoscrivere contratti di servizi che siano necessari all’Associazione.
  9. Ispezionare la contabilità e preoccuparsi per il buon funzionamento dell’Associazione.
  10. Formare gruppi di lavoro per ottenere, nella maniera più efficace, gli obiettivi dell’Associazione e autorizzare gli atti che questi gruppi di lavoro ritengano opportuni per realizzarli.
  11. Nominare i consiglieri del Consiglio Direttivo incaricati di ogni gruppo di lavoro, a proposta di ogni singolo gruppo.
  12. Compiere i passi necessari presso organismi pubblici, entità e privati per ottenere:
    1. Sovvenzioni o altri aiuti.
    2. Uso di locali o edifici.
    3. Sconti ed altre facilitazioni simili per i membri dell’Associazione.
  13. Aprire conti correnti e libretti di risparmio in qualsiasi istituto di credito o di risparmio e disporre dei fondi depositati. La disposizione dei fondi si specificheranno nell’articolo 32.
  14. Risolvere in maniera provvisoria qualsiasi questione che non sia stata prevista nello Statuto, dandone conto nella prima Assemblea Generale successiva.
  15. È prerogativa del Consiglio Direttivo, qualsiasi altra facoltà che non sia stata attribuita in maniera specifica ad altro organo di governo dell’Associazione e che gli sia stata delegata espressamente.

Articolo 19

  1. Il Consiglio Direttivo convocato con anticipo dal presidente o la persona che lo sostituisce, si riunirà in sessione ordinaria con la periodicità decisa dai suoi membri, come minimo una volta ogni tre mesi.
  2. Si riunirà in sessione straordinaria quando sia convocata con questo carattere, dal presidente o se la chiede un minimo di due membri dei suoi componenti.

Articolo 20

  1. Il Consiglio Direttivo sarà validamente costituito se è stato convocato in anticipo e abbia un quorum minimo di tre dei suoi membri.
  2. I membri del Consiglio Direttivo sono obbligati ad assistere a tutte le riunioni convocate, saranno esentati solo per cause giustificate. La presenza del presidente o della persona che lo sostituisce sarà obbligatoria sempre.
  3. Il Consiglio Direttivo adotterà gli accordi per maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Articolo 21

  1. Il Consiglio Direttivo potrà delegare alcuna delle sue facoltà in una o diverse commissioni o gruppi di lavoro, se può contare, per farlo, con il voto favorevole di due terzi (2/3) dei suoi membri.
  2. Potrà anche nominare, con lo stesso quorum, uno o vari mandatari per svolgere la funzione che gli conferisce, con le facoltà che crede opportune in ogni caso.

Articolo 22

Gli accordi del Consiglio Direttivo dovranno risultare scritti nel libro degli atti ufficiali. All’inizio di ogni sessione del consiglio direttivo, si leggerà l’atto della sessione anteriore per essere approvato o corretto, se è il caso.

CAPITOLO 5. IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 23

  1. Il presidente dell’Associazione sarà anche il presidente del Consiglio Direttivo.
  2. Sono prerogative del presidente le seguenti funzioni:
    1. La direzione e rappresentanza legale dell’Associazione, per delega dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
    2. La presidenza e la direzione dei dibattiti, tanto dell’Assemblea Generale come del Consiglio Direttivo.
    3. Emettere un voto qualificativo, in caso di voto di parità.
    4. Stabilire la convocazione dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
    5. Firmare gli atti e i documenti redatti dal segretario dell’Associazione.
    6. Le attribuzioni restanti, proprie della carica, e quelle che gli sono delegate dall’Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.
  3. Il presidente sarà sostituito, in caso di necessità ,per assenza o malattia, dal consigliere del Consiglio Direttivo più anziano per età anagrafica.

CAPITOLO 6. IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Articolo 24

Il tesoriere avrà la funzione di tenere la custodia e il controllo del capitale dell’Associazione. Elaborerà: il bilancio, la liquidazione di conti e il preventivo di spesa per l’anno successivo. Firmerà le ricevute di quote associative e altri documenti di tesoreria. Pagherà le fatture approvate dal Consiglio Direttivo, le quali dovranno essere vistate
preventivamente dal presidente. Verserà il contante non immediatamente necessario in depositi aperti presso istituti di credito o di risparmio.

Articolo 25

Il segretario custodisce la documentazione dell’Associazione, annota, redige e firma gli atti dell’Assemblea Generale e delle riunioni del Consiglio Direttivo, autorizza, redige e firma le certificazioni autorizzate in uscita, tiene aggiornato il libro dei soci.

CAPITOLO 7. LE COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO

Articolo 26

La costituzione di qualunque commissione o gruppo di lavoro, potrà essere proposta, dai membri dell’associazione che desiderino formarlo, al Consiglio Direttivo spiegando le attività che si sono prefissati di mettere in atto. Il Consiglio Direttivo approverà la costituzione salvo che siano contrari i voti di 4/5 dei membri del Consiglio Direttivo, il quale potrà costituire direttamente commissioni o gruppi di lavoro sempre che sia supportato da un gruppo minimo di due soci. Sarà cura del Consiglio Direttivo ispezionare le differenti commissioni o gruppi di lavoro; almeno una volta ogni trimestre il titolare dell’incarico presenterà al Consiglio Direttivo una informazione dettagliata del lavoro svolto.

CAPITOLO 8. LA GESTIONE ECONOMICA

Articolo 27

Questa associazione non possiede patrimonio di fondazione. Le risorse economiche dell’Associazione attingono da:

  1. Le quote associative fissate dall’Assemblea Generale per tutti i membri.
  2. Le sovvenzioni ufficiali o particolari.
  3. Le donazioni, eredità o lasciti.
  4. Le rendite o altre entrate che si possano ottenere.

Articolo28

Tutti i membri dell’Associazione sono obbligati a sostenerla economicamente, mediante quote, nel modo e nella proporzione che determina l’ Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. L’Assemblea Generale potrà stabilire quote d’ingresso, quote periodiche che si verseranno semestralmente o annualmente, quote straordinarie secondo come sia disposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29

L’esercizio economico coinciderà con l’inizio dell’anno solare e sarà chiuso il 31 dicembre.

Articolo 30

Nel conto corrente o libretto di risparmio aperto presso istituti di credito o di risparmio, saranno valide le firme del presidente, il tesoriere, il segretario e un consigliere. Per poter disporre dei fondi saranno sufficienti due firme delle quali una sarà quella del tesoriere o del presidente.

CAPITOLO 9. LO SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

Articolo 31

L’Associazione potrà essere sciolta se lo richiede l’Assemblea Generale, convocata con carattere straordinario espressamente a tal fine.

Articolo 32

  1. Una volta decretato lo scioglimento, l’Assemblea Generale prenderà le misure opportune tanto per ciò che riguarda i beni e i diritti dell’Associazione, come per la cessazione, estinzione e liquidazione di ogni operazione in corso.
  2. L’Assemblea ha facoltà di eleggere una commissione liquidatrice, sempre che lo consideri necessario.
  3. I membri dell’Associazione sono esenti da responsabilità personali. La responsabilità personale sarà limitata al compimento degli obblighi che essi stessi abbiano contratto volontariamente.
  4. Il fondo restante netto che risulti dalla liquidazione sarà devoluto direttamente a entità benefiche o associazioni senza fini di lucro che designi l’Assemblea Generale.
  5. Le funzioni di liquidazione ed esecuzione degli accordi ai quali fanno riferimento i numeri precedenti di questo stesso articolo, saranno competenza del Consiglio Direttivo, se l’Assemblea Generale non abbia conferito questo incarico ad una Commissione Liquidatrice appositamente designata.

Mahon, 16 – 11 – 2006

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